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Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Scopri perchè è importante la provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo.

Il Decreto Ingiuntivo – La provvisoria esecutività (4)

Come detto, nei casi previsti per legge il decreto ingiuntivo può essere emesso provvisoriamente esecutivo: ciò rappresenta un importante vantaggio per il creditore, potendo egli avviare l’esecuzione forzata senza dover attendere il decorso del termine di opposizione (40 giorni), o, ancor peggio, attendere per alcuni mesi il pronunciamento del Giudice sulla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, nel caso di opposizione.

La concessione della provvisoria esecutività, in sede di emissione del decreto ingiuntivo, può essere richiesta dal creditore se il credito risulta fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato (art. 642 c. 1 c.p.c.): ciò in quanto i titoli di credito o gli atti pubblici costituiscono una prova “rafforzata” dell’esistenza del credito oggetto di ingiunzione.

Vi sono però altri casi in cui è facoltà del Giudice concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 642 c. 2 c.p.c.), e cioè quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (ad es. nel caso di conclamata insolvenza del debitore), ovvero qualora il ricorrente produca documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere (ad es. un riconoscimento di debito od un cd. “piano di rientro” di debiti scaduti).

Infine, esistono particolari casi in cui è la legge stessa a prevedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, tra cui ad esempio il decreto ingiuntivo emesso:

  • per il pagamento dei canoni di locazione dovuti in caso di morosità (art. 664 c. 3 c.p.c.);
  • per il pagamento delle spese condominiali su istanza dell’amministratore di condominio sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea (art. 63 c. 1 disp. att. c.c.),
  • per il mantenimento della prole (art. 316 bis c. 2,3 c.c.).

Tags: pilloledididattica, dirittocivile

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