Nozioni di base sull'esecuzione ed il pignoramento immobiliare.
L'espropriazione immobiliare è una delle tre possibili forme di esecuzione forzata che, al pari delle altre due previste dall'ordinamento (quella mobiliare e presso terzi), è finalizzata a soddisfare in modo coatto un diritto di credito mediante l'espropriazione di beni (in questo caso immobili) del debitore, la loro vendita all'asta e la conseguente trasformazione in denaro, da destinare al creditore.
Oggetto dell'espropriazione (e, quindi, del pignoramento) immobiliare può essere tanto il diritto di proprietà di un immobile, quanto un diritto reale di godimento (ad es. l'usufrutto), sia esso esclusivo oppure condiviso pro quota con altri contitolari (ad es. la quota di 1/2 di proprietà di un appartamento).
Tale forma di espropriazione - proprio per la particolare natura e rilevanza dei beni cui si rivolge - prevede, inoltre, un particolare regime di pubblicità (ovvero la trascrizione del pignoramento presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari), teso a rendere l'avvio dell'esecuzione forzata e la sussistenza del gravame trascritto noti a chiunque.