La notifica e la trascrizione del pignoramento immobiliare.
ll recupero del credito mediante pignoramento immobiliare - l'avvio del pignoramento (2)
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la notifica al debitore e la successiva trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II. di un atto contenente, in particolare:
- l’esatta indicazione dei beni e dei diritti immobiliari che si intende sottoporre ad esecuzione (comune di appartenenza, natura dell’immobile, destinazione urbanistica, mappale, particella, subalterno, rendita, ecc...);
- l’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492 co. 1° c.p.c., ovvero quella di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni oggetto di espropriazione e i relativi frutti.
La notifica dell'atto di pignoramento è effettuata esclusivamente a mezzo dell'ufficiale giudiziario competente, il quale - eseguita la notifica - provvede in seguito a rilasciare al creditore anche una copia conforme all'originale dell'atto notificato, affinchè lo stesso possa essere trascritto presso la Conservatoria dei RR.II..