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    Pillole di Diritto

La responsabilità degli amministratori: la valutazione delle scelte imprenditoriali da parte del giudice.

Nel decidere sulla responsabilità degli amministratori di Società, il Giudice può sindacarne le scelte imprenditoriali?

L'azione di responsabilità verso gli amministratori di S.p.a.: la valutazione delle scelte imprenditoriali da parte del Giudice.

Ai sensi dell'art. 2392 c.c., che enuncia la responsabilità degli amministratori di S.p.a. nei confronti di quest'ultima, i primi "devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori".

Partendo da questo presupposto, con l'ordinanza n. 28718 del 10.11-16.12.2020 la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata circa il perimetro di valutazione del giudice di merito in ordine alla suddetta responsabilità, ribadendo come in alcun caso il giudice possa spingersi a valutare il merito di scelte imprenditoriali, a meno che queste risultino manifestamente avventate ed imprudenti.

La Cassazione ha mosso la propria disamina partendo dal presupposto che la responsabilità degli amministratori rientri nel più ampio alveo della responsabilità contrattuale, e che, per l'effetto, sia preciso onere della società attrice fornire “la prova dell’illiceità dei comportamenti” dell’amministratore oltre che del danno subito e di cui la stessa chiede il ristoro.

La stessa Corte ha poi chiarito che, nel caso in cui il comportamento dell’amministratore non sia in sé vietato: “l’onere della prova non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore, ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza)”.

Ciò detto, è altresì doveroso precisare come, in ambito societario, gli amministratori non possano essere ritenuti responsabili per il rischio d’impresa, con conseguente insindacabilità delle scelte gestionali adottate: tale insindacabilità, tuttavia, viene meno allorquando si riscontri“l’omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità”, essendo preciso compito del giudice quello di sindacare la diligenza mostrata dall’amministratore nella valutazione dei margini di rischio.

Pertanto - ed è questo il principio enunciato dalla Cassazione - in nessun caso il giudice può spingersi a valutare il merito delle scelte imprenditoriali dell'amministratore, a meno che queste “non risultino manifestamente avventate ed imprudenti” ad un giudizio “ex ante”, ossia nelle medesime condizioni dell'epoca in cui queste furono prese.

Tags: #giurisprudenza, #dirittosocietario

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